IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Viste le direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile n. 71/118, n. 80/2/16, n. 80/879, n. 84/335, n. 84/642, n. 85/324 e n. 85/326, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, attuativo della direttiva CEE n. 71/118; Considerato che in data 23 dicembre 1987 ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. 2. Il secondo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate.". 3. All'art. 4, primo comma, punto A, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia gli animali destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di ingrasso, a condizione che queste operazioni avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti previsti all'allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera c), che le carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate, conformemente all'allegato 1, capitolo XIV, in laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto dell'apposito locale di cui alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'allegato 1, e che le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore;". 4. Al terzo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati.". 5. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: "b)- bis qualora tale operazione vi sia effettuata, un locale destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso;". 6. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera h), le parole "nei locali di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "nei locali di cui alle lettere b ) e b )- bis". 7. All'allegato 1, capitolo III, punto 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) i locali di cui al n. 1, lettere a), b), c) e d), ed al n. 2, lettere b), b)- bis e c), devono essere puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle operazioni della giornata;". 8. All'allegato 1, capitolo III, punto 4, sono aggiunti i seguenti commi: "Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 9 assicura un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i controlli microbiologici con particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti. Il titolare stesso, su richiesta dell'autorita' sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicita' e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale puo' far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti. I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene. La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanita'.". 9. All'allegato 1, capitolo III, i punti 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile sono vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni. 12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osti alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno.". 10. All'allegato 1, capitolo IV, punto 13, e' aggiunto il seguente comma: "Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem puo' aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso.". 11. All'allegato 1, capitolo IV, punto 14, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui all'allegato 3- bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione.". 12. allegato 1, capitolo V, punto 23, e' aggiunto il seguente comma: "Tuttavia l'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate e macellate per la produzione di fegato grasso puo' essere effettuata entro 24 ore, a condizione che la temperatura delle carcasse non eviscerate sia portata nel piu' breve termine, e mantenuta, al valore previsto dal capitolo XII, punto 46, e che le carcasse siano trasportate secondo le norme dell'igiene.". 13. Dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente: "ALLEGATO 3-bis MODELLO Certificato sanitario per le carcasse di oche ed anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso e trasportate in un laboratorio di sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione. Servizio competente ............................ N. (1)............. I. Identificazione delle carcasse eviscerate: Specie animale .................................................... Numero di carcasse non eviscerate .................................. II. Provenienza delle carcasse non eviscerate: Indirizzo dell'azienda di ingrasso ................................ III. Destinazione delle carcasse non eviscerate: Le carcasse non eviscerate saranno trasportate al seguente laboratorio di sezionamento ........................................ mediante i seguenti mezzi di trasporto ............................ IV. Attestato sanitario: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carcasse non eviscerate di cui sopra provengono da animali che sono stati oggetto di ispezione ante mortem nell'azienda di ingrasso sopra menzionata il ................................................................ alle ore............ e sono stati riconosciuti sani. Fatto a.................. il .................. ..................................... (Firma del veterinario ufficiale) (2) ______________ (1) Facoltativo. (2) Nome e cognome per esteso.". 14. Dopo il terzo comma dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti: "Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, punto 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, ne' agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per eta', origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali. Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma e' applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma.". 15. All'art. 27 le parole "lire 200 mila" sono sostituite dalle seguenti: "lire cinquecentomila". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 5 _________
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse e all'art. 1, comma 1: Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonche' della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile". Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti adatte al consumo alimentare umano degli animali domestici, appartenenti alle seguenti specie: polli (genere Gallus); tacchini (genere Melcagris); faraone (genere Numidia); anatra (genere Anser); oca (genere Anser). Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate". Note all'art. 1, comma 3: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 4. - Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti: A) Quando si tratta di carcasse o di frattaglie, che queste: a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformita' dell'art. 9; tuttavia gli animali destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di ingrasso, a condizione che queste operazioni avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti previsti all'Allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera c), che le carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate, conformemente all'Allegato 1, capitolo XIV, in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto dell'apposito locale di cui alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'Allegato 1, e che le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore; b) provengano da animali che siano stati sottoposti ad una ispezione sanitaria ante mortem, effettuata in conformita' alle norme di cui al capitolo IV dell'allegato I e degli articoli 11 e 12, e che, in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione per la commercializzazione in ambito comunitario e nazionale; c) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I; d) siano state sottoposte ad un ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale eventualmente assistito da ausiliari, ai sensi dell'art. 12 e siano state riconosciute idonee al consumo umano conformemente alle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I; e) siano munite di bollo sanitario in conformita' alle disposizioni del capitolo X dell'allegato I. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' modificare o integrare le disposizioni del predetto capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera e) dell'art. 3 della direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975; f) in conformita' alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I, siano state depositate dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di impianti frigoriferi ubicati nell'ambito degli stabilimenti di cui all'art. 9 o in magazzini frigoriferi di cui al successivo art. 10; g) siano convenientemente imballate in conformita' del capitolo XIII dell'allegato I; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, tale involucro deve essere conforme alle prescrizioni del capitolo suddetto. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' modificare o completare le disposizioni del predetto capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 3 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975; h) siano trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIV dell'allegato I. B) Quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate che queste: a) siano state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente al successivo art. 9; b) siano state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato I e provengano: o da carni fresche provenienti da animali macellati in Italia e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto; o da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto; o da carni fresche importate da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni previste dal successivo art. 25; c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I; d) siano state sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale; e) soddisfino alle condizioni di cui al precedente punto A), lettere c), e), g), e h). Le carni fresche dei volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea oltre che corrispondere alle condizioni di cui al presente articolo debbono essere accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ai sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I, conformemente al modello dell'allegato III e rilasciato da un veterinario ufficiale". - Il testo dell'allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera c), del D.P.R. n. 503/1982 e' il seguente: " c) un impianto per la macellazione abbastanza ampio da consentire in appositi reparti le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, di spiumatura, eventualmente abbinata alla scottatura, dall'altro. Ogni comunicazione tra l'impianto per la macellazione e il locale o luogo di cui alla lettera a) diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili da cortile destinati ad essere macellati deve essere provvista di porta a chiusura automatica". - Il testo dell'allegato 1, capitolo XIV (Trasporto), del D.P.R. n. 503/1982, e' il seguente: "49. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti e attrezzati in modo che la temperatura prevista al capitolo XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto. 50. I mezzi di trasporto delle carni fresche di volatili non possono essere utilizzati per il trasporto di animali vivi o di prodotti suscettibili di alterare o contaminare le carni a meno che, dopo lo scarico dei prodotti summenzionati, siano stati sottoposti a pulitura, disinfezione ed eventualmente deodorizzazione efficaci. 51. Le carni fresche di volatili da cortile non possono essere trasportate contemporaneamente a materie che possano alterarle o comunicare loro un qualsiasi odore durante il trasporto, a meno che siano prese le precauzioni necessarie per evitare questa eventualita'. 52. Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato pulito o disinfettato. 53. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi, prima della spedizione, che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonche' le condizioni di carico, siano conformi ai requisiti igienici definiti nel presente capitolo". - Il testo dell'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera b)-bis, del D.P.R. n. 503/1982, e' introdotto con il comma 5. Vedi successiva nota ai commi 5 e 6. Nota all'art. 1, commi 4 e 14. Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 503/1982, come modificato dai commi 4 e 14 e' il seguente: "Art. 8. - Le condizioni di deposito di cui al punto A), lettera f), e punto B), lettera c), dell'art. 4 non si applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali o nei locali annessi in cui le carcasse e le carni di volatili da cortile sezionate o disossate sono messe direttamente a disposizione del consumatore finale. Le condizioni di imballaggio di cui al punto A), lettera g), dell'art. 4 non si applicano alle carcasse non singolarmente imballate introdotte nei locali o nei locali annessi di cui sopra, ove si effettui un imballaggio ai fini della vendita diretta al consumatore finale. Le condizioni del punto B), art. 4, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o no, quando operazioni di sezionamento e di disossamento sono effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un locale contiguo a scopo di vendita diretta al consumatore finale, ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati. Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, numero 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, ne' agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per eta', origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali. Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma e' applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma". Nota all'art. 1, commi 5 e 6: Il testo dell'allegato 1, capitolo II, punto 2, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: REQUISITI D'IGIENE PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO "2. I laboratori di sezionamento devono avere almeno: a) un locale frigorifero di capacita' adeguata per la conservazione delle carni; b) un locale per le operazioni di sezionamento e di disossamento e per le operazioni di condizionamentio di cui al n. 48; b-bis) qualora tale operazione vi sia effettuata, un locale destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso; c) un locale adibito alle operazioni d'imballaggio di cui al n. 47 e alla spedizione delle carni; d) un locale apposito, che si possa chiudere a chiave, esclusivamente a disposizione del servizio veterinario; e) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonche' di asciugamani da usare una sola volta. In prossimita' delle latrine devono essere collocati lavabi. A decorrere dal 15 febbraio 1980 detti lavabi dovranno essere provvisti di rubinetti che non possano essere azionati a mano; f) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati se la loro quantita' lo rende necessario o se non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro; g) nei locali di cui alla lettera a): - pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati; h) nei locali di cui alle lettere b ) e b)-bis: - pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; l'incanalamento dell'acqua verso chiusini a sifone muniti di griglia deve effettuarsi al riparo dell'aria aperta; - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza del deposito e almeno fino a 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati; i) nei locali di cui alla lettera a), un sistema di raffreddamento che consenta di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a +4 C; j) un termometro o un teletermometro di registrazione nel locale di sezionamento; k) dispositivi che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario prescritte dalla presente direttiva; l) dispositivi che assicurino un'aerazione adeguata nei locali adibiti alla lavorazione delle carni; m) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, un'illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori; n) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantita' sufficiente; tuttavia, per la produzione di vapore e per la lotta antincendio nonche' per il raffreddamento delle macchine frigorifere e' autorizzato, a titolo eccezionale, l'impianto di adduzione di acqua non potabile purche' le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua per altri scopi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente differenziate da quelle dell'acqua potabile e non devono attraversare i locali adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni. Tuttavia fino al 15 febbraio 1980 puo' essere autorizzato a titolo eccezionale, nei laboratori di sezionamento in esercizio anteriormente al 15 febbraio 1975, il passaggio di condutture di acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni a condizione che nelle parti che attraversano detti locali le condutture siano prive di rubinetti o prese d'acqua; o) un impianto per la fornitura di acqua potabile calda sotto pressione in quantita' sufficiente; p) un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche; q) nei locai adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro; tali dispositivi devono trovarsi il piu' vicino possibile ai posti di lavoro. I rubinetti non devono poter essere azionati a mano. Tali impianti devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonche' di asciugamani da usare una sola volta. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore ad 82 C; r) un'attrezzatura rispondente alle norme igieniche per la manutenzione delle carni e per il deposito dei recipienti per queste utilizzati, in modo da impedire che le carni e i recipienti vengano a contatto diretto con il suolo; s) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.; t) attrezzi e utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili; in particolare e' vietato l'uso del legno.". Note all'art. 1, commi 7, 8 e 9: - Il testo dell'allegato 1, capitolo III, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI NEGLI STABILIMENTI 3. Il personale, i locali le attrezzature e gli utensili devono essere nel piu' perfetto stato di pulizia possibile: a) in particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro e copricapo facilmente lavabili, puliti e di colore bianco. Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani piu' volte durante la giornata di lavoro, oltreche' ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; e' vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito; b) nessun animale puo' essere ammesso negli stabilimenti. Per quanto concerne i macelli, questo divieto non si applica agli animali da tiro, ai volatili destinati al macello, ai conigli o ai volatili diversi da quelli nominati all'art. 1, paragrafo 1, destinati ad essere macellati immediatamente, purche' non siano trattenuti, macellati, preparati o depositati contemporaneamente ai volatili da cortile e negli stessi locali. Tuttavia, negli Stati membri che prescrivono che gli uccelli siano macellati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, le carni fresche ricavate da detti uccelli possono essere depositate nello stesso locale delle carni fresche, ricavate dagli animali domestici appartenenti alle specie di cui all'art. 1, paragrafo 1. Deve essere assicurata la distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di ogni altro parassita; c) i locali di cui al n. 1, lettere a), b), c) e d), ed al n. 2, lettere b), b)-bis e c), devono essere puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle operazioni della giornata; d) le gabbie per la consegna dei volatili devono essere costruite con materiali resistenti alla corrosione, facili da pulire e da disinfettare. Ogni volta che vengono vuotate, le gabbie devono essere pulite e disinfettate; e) le attrezzature e gli utensili utilizzati per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura piu' volte nel corso di una giornata di lavoro, nonche' al termine delle operazioni della giornata e, prima di essere riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati o inquinati, in particolare da germi patogeni; f) i recipienti destinati a contenere carne di pollame insalubre ed impropria al consumo umano nonche' le frattaglie devono essere vuotati dopo utilizzazione e puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati vuotati. 4. I locali, gli utensili, il materiale da lavoro e le attrezzature utilizzate per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere utilizzati esclusivamente per tali scopi. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 9 assicura un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i controlli microbiologici con particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti. Il titolare stesso, su richiesta dell'autorita' sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicita' e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale puo' far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti. I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene. La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanita'. 5. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo. 6. Le piume devono essere via via evacuate all'atto della spiumatura. 7. L'uso di detersivi, disinfettanti o antiparassitari dev'essere tale da non pregiudicare la salubrita' delle carni. 8. L'utilizzazione dell'acqua potabile e' d'obbligo per tutti gli usi. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui al n. 1, lettera u), e al n. 2, lettera n), e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio, per il raffreddamento delle macchine frigorifere e per l'evacuazione delle piume. 9. E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito della carne. 10. Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossi e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano vengono raccolte man mano nei recipienti di cui al n. 2, lettera f). 11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile sono vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni. 12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osti alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno. - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 503/1982 e' il seguente: "Art. 9. - L'esercizio dei macelli e dei laboratori di sezionamento di cui all'art. 4 e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32, secondo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e deve rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato I. La competente autorita' sanitaria regionale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, previo occorrendo, il controllo dei suddetti requisiti, comunica l'esito dell'accertamento igienico-sanitario al Ministero della sanita', il quale provvede ad iscrivere i macelli ed i laboratori di sezionamento ritenuti idonei in appositi separati elenchi assegnando a ciascun stabilimento un numero di riconoscimento veterinario. L'autorita' sanitaria regionale, nel caso accerti che i requisiti di cui al primo comma non risultino piu' soddisfatti provvede ad informare il Ministero della sanita' ai fini della cancellazione del macello o del laboratorio di sezionamento dall'apposito elenco nonche' l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, per i provvedimenti conseguenziali. Le competenti autorita' italiane su iniziativa del Ministero della sanita' comunicano alla commissione della Comunita' economica europea ed alle competenti autorita' degli Stati membri gli elenchi dei macelli, e dei laboratori di sezionamento con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali modifiche". Nota all'art. 1, comma 10: Il testo dell'allegato 1, capitolo IV, punto 13, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM 13. I volatili da cortile destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24 ore dal loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione qualora siano trascorse piu' di 24 ore dall'effettuazione dell'ispezione ante mortem. Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem puo' aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso". Note all'art. 1, comma 11: - Il testo dell'allegato 1, capitolo IV, punto 14, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "14. L'ispezione ante mortem puo' essere limitata alla ricerca di danni causati dal trasporto, purche' i volatili da cortile siano stati esaminati nell'azienda di origine durante le ultime 24 ore e siano stati giudicati sani. Deve esserne inoltre dimostrata l'identita' all'atto dell'arrivo al macello. Nella misura in cui l'esame ante mortem nell'azienda di origine e al macello non sia stato effettuato dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, contenente le indicazioni di cui all'allegato III. Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui all'allegato 3-bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione". - Per il testo dell'allegato 3- bis al D.P.R. n. 503/1982 si veda il comma 13 dell'art. 1 del presente decreto. Note all'art. 1, comma 12. - Il testo dell'allegato 1, capitolo V, punto 23, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "23. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente. La carcassa deve essere aperta in modo tale che le cavita' e tutti i visceri possano essere ispezionati. A tal fine, il fegato, la milza e il tubo digerente devono essere tolti dalla carcassa in modo che questa non venga insudiciata e che le connessioni naturali di tali visceri siano mantenute fino al momento dell'ispezione. Tuttavia l'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate e macellate per la produzione di fegato grasso puo' essere effettuata entro le 24 ore, a condizione che la temperatura delle carcasse non eviscerate sia portata nel piu' breve termine, e mantenuta, al valore previsto dal capitolo XII, punto 46, e che le carcasse siano trasportate secondo le norme dell'igiene". - Il testo dell'allegato 1, capitolo XII, punto 46, al D.P.R. n. 503/1982 e' il seguente: "46. Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 28, devono essere mantenute a una temperatura che non puo' superare in alcun momento +4C.". Nota all'art. 1, comma 14: Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 503/1982 si veda la nota all'art. 1, commi 4 e 14. Nota all'art. 1, comma 15: Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 503/1982 come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 27. - Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile sono assoggettati al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire 5 milioni".