IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Viste  le  direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di
scambi di carni fresche di volatili da cortile n. 71/118, n. 80/2/16,
n.  80/879,  n.  84/335,  n.  84/642,  n.  85/324  e n. 85/326, tutte
indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, attuativo della direttiva CEE n. 71/118;
  Considerato  che  in  data 23 dicembre 1987 ai termini dell'art. 15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare  norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco
B,  e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento   ai
Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  commercio  con
l'estero e della sanita';
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                                Art. 1
  1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
  2. Il secondo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che
non hanno  subito  alcun  trattamento  tale  da  assicurare  la  loro
conservazione;   sono  tuttavia  considerate  fresche,  ai  fini  del
presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o
congelate.".
 3.  All'art.  4,  primo  comma, punto A, lettera a), e' aggiunto, in
fine, il seguente  periodo:  "tuttavia  gli  animali  destinati  alla
produzione  di  fegato  grasso possono essere storditi, dissanguati e
spiumati presso  l'azienda  di  ingrasso,  a  condizione  che  queste
operazioni  avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti
previsti all'allegato 1, capitolo I, punto  1,  lettera  c),  che  le
carcasse   non   eviscerate   vengano   immediatamente   trasportate,
conformemente  all'allegato  1,  capitolo  XIV,  in  laboratorio   di
sezionamento  riconosciuto  e  provvisto  dell'apposito locale di cui
alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'allegato 1, e  che
le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore;".
  4.  Al terzo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole: ",
ad eccezione della vendita  ambulante  o  per  corrispondenza  o  sui
mercati.".
  5. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera b), e' aggiunta la
seguente lettera:
   "b)-  bis  qualora  tale  operazione  vi sia effettuata, un locale
destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la
produzione  di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso
l'azienda di ingrasso;".
  6. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera h), le parole "nei
locali di cui alla lettera b)" sono sostituite  dalle  seguenti  "nei
locali di cui alle lettere b ) e b )- bis".
  7.  All'allegato  1,  capitolo  III,  punto  3,  la  lettera  c) e'
sostituita dalla seguente: " c) i locali di cui al n. 1, lettere  a),
b),  c)  e  d),  ed  al n. 2, lettere b), b)- bis e c), devono essere
puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle
operazioni della giornata;".
  8.  All'allegato 1, capitolo III, punto 4, sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Il  titolare  dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 9 assicura un
regolare controllo igienico generale delle condizioni  di  produzione
esistenti  nell'azienda,  compresi  i  controlli  microbiologici  con
particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in
ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti.
  Il titolare stesso, su richiesta dell'autorita' sanitaria, fornisce
informazioni  sulla  natura,  la  periodicita'  e  i  risultati   dei
controlli  effettuati  a  tal  fine,  indicando,  se  necessario,  il
laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a
regolari  analisi  da  parte del veterinario ufficiale, il quale puo'
far effettuare esami microbiologici complementari in  tutte  le  fasi
della produzione o sui prodotti.
  I  risultati  di queste analisi formano oggetto di una relazione le
cui  conclusioni  o  raccomandazioni  sono  comunicate  al   titolare
dell'autorizzazione  che  provvede  ad ovviare alle eventuali carenze
constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.
  La  natura,  la  frequenza,  i  metodi  di campionamento e di esame
batteriologico dei  controlli  sono  stabiliti  dal  Ministero  della
sanita'.".
  9.  All'allegato  1,  capitolo III, i punti 11 e 12 sono sostituiti
dai seguenti:
  "11.  La  lavorazione  e  la  manipolazione  delle carni fresche di
volatili  da  cortile  sono  vietate  alle  persone  suscettibili  di
contaminarle, in particolare con agenti patogeni.
  12.  Ogni  persona  addetta  alla lavorazione ed alla manipolazione
delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante  un
certificato medico, che nulla osti alla sua attivita'. Il certificato
medico deve essere rinnovato ogni anno.".
  10.  All'allegato 1, capitolo IV, punto 13, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Tuttavia  nel  caso  delle  oche  e  delle  anatre allevate per la
produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate  presso
l'azienda  di  ingrasso,  l'ispezione  ante  mortem  puo'  aver luogo
durante l'ultima settimana di ingrasso.".
  11.  All'allegato 1, capitolo IV, punto 14, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Nel  caso  delle oche e delle anatre allevate per la produzione di
fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso  l'azienda  di
origine,  il certificato di cui all'allegato 3- bis deve accompagnare
le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di
sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione.".
  12.  allegato  1,  capitolo  V,  punto  23, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Tuttavia  l'eviscerazione  delle  oche  e  delle anatre allevate e
macellate per la produzione di fegato grasso puo'  essere  effettuata
entro  24  ore,  a  condizione  che la temperatura delle carcasse non
eviscerate sia portata nel piu' breve termine, e mantenuta, al valore
previsto  dal  capitolo  XII,  punto  46,  e  che  le  carcasse siano
trasportate secondo le norme dell'igiene.".
  13. Dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente:
                                                      "ALLEGATO 3-bis
                               MODELLO
Certificato sanitario per le carcasse di oche ed anatre allevate per
   la  produzione  di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate
   presso l'azienda di ingrasso e trasportate in  un  laboratorio  di
   sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione.
Servizio competente ............................  N. (1).............
   I. Identificazione delle carcasse eviscerate:
Specie animale  ....................................................
Numero di carcasse non eviscerate ..................................
  II. Provenienza delle carcasse non eviscerate:
Indirizzo dell'azienda di ingrasso  ................................
III. Destinazione delle carcasse non eviscerate:
Le   carcasse   non   eviscerate   saranno  trasportate  al  seguente
laboratorio di sezionamento ........................................
mediante i seguenti mezzi di trasporto  ............................
  IV. Attestato sanitario:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carcasse non
eviscerate di cui sopra provengono da animali che sono stati  oggetto
di ispezione ante mortem nell'azienda di ingrasso sopra menzionata
il  ................................................................
alle ore............ e sono stati riconosciuti sani.
                    Fatto a.................. il  ..................
                    .....................................
                    (Firma del veterinario ufficiale) (2)
______________
   (1) Facoltativo.
   (2) Nome e cognome per esteso.".
  14. Dopo il terzo comma dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Agli  stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe
all'obbligo  dell'eviscerazione  dei  volatili  da  cortile  di   cui
all'allegato  1,  capitolo  V, punto 23, a condizione che le carcasse
dei  volatili  macellati  non  siano  destinate  ai   laboratori   di
sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, ne' agli
esercizi  di  somministrazione,  a  qualsiasi  titolo,  di   sostanze
alimentari,  e  che  i  volatili stessi siano sottoposti ad ispezione
veterinaria  completa  per  partite  omogenee  per   eta',   origine,
provenienza  e  peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura
di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e,  in
misura   proporzionalmente   maggiorata,   per  partite  superiori  a
cinquecento animali.
  Su  ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto
comma e' applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili
e  indelebili,  la  sede  dello  stabilimento  e il nome o la ragione
sociale della ditta produttrice.
  Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificate le
condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma.".
  15.  All'art.  27  le  parole "lire 200 mila" sono sostituite dalle
seguenti: "lire cinquecentomila".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  LA   PERGOLA,   Ministro   per   il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  RUGGIERO, Ministro del commercio
                                  con l'estero
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1988
 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 5
                              _________
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse e all'art. 1, comma 1:
             Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: "Attuazione delle
          direttive CEE numeri 71/118,  75/431  e  78/50  relative  a
          problemi  sanitari in materia di scambi di carni fresche di
          volatili da cortile nonche' della direttiva  CEE  n.  77/27
          relativa  alla  bollatura  dei  grandi  imballaggi di carni
          fresche di volatili da cortile".
          Nota all'art. 1, comma 2:
             Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.  n.  503/1982, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 2. - Sono considerate carni di volatili da cortile
          tutte le parti adatte al  consumo  alimentare  umano  degli
          animali domestici, appartenenti alle seguenti specie:
              polli (genere Gallus);
              tacchini (genere Melcagris);
              faraone (genere Numidia);
              anatra (genere Anser);
              oca (genere Anser).
             Sono  considerate  fresche tutte le carni di volatili da
          cortile che non hanno  subito  alcun  trattamento  tale  da
          assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate
          fresche, ai fini del presente decreto, anche  le  carni  di
          volatili da cortile refrigerate o congelate".
          Note all'art. 1, comma 3:
             -  Il  testo  dell'art.  4  del D.P.R. n. 503/1982, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  carni  fresche  di volatili da cortile
          spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati
          membri  della  Comunita'  economica europea, nonche' quelle
          destinate   al   commercio   o   all'industria   alimentare
          nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle
          condizioni seguenti:
               A)  Quando  si tratta di carcasse o di frattaglie, che
          queste:
                a)  siano state ottenute in un macello riconosciuto e
          controllato  in  conformita'  dell'art.  9;  tuttavia   gli
          animali  destinati alla produzione di fegato grasso possono
          essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di
          ingrasso,  a  condizione che queste operazioni avvengano in
          un locale  separato  che  risponda  ai  requisiti  previsti
          all'Allegato  1,  capitolo  I,  punto 1, lettera c), che le
          carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate,
          conformemente   all'Allegato   1,   capitolo   XIV,  in  un
          laboratorio  di  sezionamento  riconosciuto   e   provvisto
          dell'apposito   locale  di  cui  alla  lettera  b)-bis  del
          capitolo II, punto 2, dell'Allegato 1, e che le carcasse in
          fine siano eviscerate entro le 24 ore;
                 b)  provengano da animali che siano stati sottoposti
          ad una  ispezione  sanitaria  ante  mortem,  effettuata  in
          conformita'  alle norme di cui al capitolo IV dell'allegato
          I e degli articoli 11 e 12, e che, in seguito a tale  esame
          siano  stati  considerati  atti  alla  macellazione  per la
          commercializzazione in ambito comunitario e nazionale;
                c)  siano  state  trattate  in  condizioni  igieniche
          soddisfacenti,  in  conformita'  delle   disposizioni   del
          capitolo V dell'allegato I;
                d)  siano  state sottoposte ad un ispezione sanitaria
          post  mortem  effettuata  da   un   veterinario   ufficiale
          eventualmente assistito da ausiliari, ai sensi dell'art. 12
          e  siano  state  riconosciute  idonee  al   consumo   umano
          conformemente    alle   disposizioni   del   capitolo   VII
          dell'allegato I;
                e)  siano  munite  di  bollo sanitario in conformita'
          alle disposizioni del capitolo X dell'allegato I.
             Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto puo'
          modificare  o  integrare  le  disposizioni   del   predetto
          capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera e)
          dell'art. 3 della direttiva n.  75/431/CEE  del  10  luglio
          1975;
                f)  in conformita' alle disposizioni del capitolo XII
          dell'allegato I, siano state  depositate  dopo  l'ispezione
          post   mortem,   in   condizioni  igieniche  soddisfacenti,
          all'interno di  impianti  frigoriferi  ubicati  nell'ambito
          degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  9  o  in  magazzini
          frigoriferi di cui al successivo art. 10;
                g)  siano  convenientemente  imballate in conformita'
          del capitolo XIII dell'allegato I; qualora venga utilizzato
          un  involucro  di  protezione,  tale  involucro deve essere
          conforme alle prescrizioni del capitolo suddetto.
             Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto puo'
          modificare  o  completare  le  disposizioni  del   predetto
          capitolo, in conformita' a quanto disposto dalla lettera g)
          dell'art. 3 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
                h)  siano trasportate conformemente alle disposizioni
          del capitolo XIV dell'allegato I.
               B)  Quando  si  tratta di parti di carcasse o di carni
          disossate che queste:
                a)   siano  state  sezionate  in  un  laboratorio  di
          sezionamento riconosciuto e  controllato  conformemente  al
          successivo art. 9;
                b)  siano  state sezionate e ottenute nell'osservanza
          delle prescrizioni del  capitolo  VIII  dell'allegato  I  e
          provengano:
                o  da  carni fresche provenienti da animali macellati
          in Italia e  rispondenti  alle  prescrizioni  del  presente
          decreto;
                o  da  carni  fresche introdotte in provenienza da un
          altro Stato membro  e  rispondenti  alle  prescrizioni  del
          presente decreto;
                o   da   carni  fresche  importate  da  Paesi  terzi,
          conformemente alle  disposizioni  previste  dal  successivo
          art. 25;
                c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle
          disposizioni del capitolo XII dell'allegato I;
                d)   siano   state   sottoposte,  conformemente  alle
          disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, al  controllo
          da parte di un veterinario ufficiale;
                e)  soddisfino  alle  condizioni di cui al precedente
          punto A), lettere c), e), g), e h).
             Le  carni  fresche  dei  volatili da cortile spedite dal
          territorio nazionale a  quello  degli  altri  Stati  membri
          della  Comunita'  economica europea oltre che corrispondere
          alle condizioni di cui al presente articolo debbono  essere
          accompagnate  da  un  certificato  sanitario  nel trasporto
          verso il Paese destinatario, ai  sensi  delle  disposizioni
          del  capitolo  XI dell'allegato I, conformemente al modello
          dell'allegato  III   e   rilasciato   da   un   veterinario
          ufficiale".
             - Il testo dell'allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera
          c), del D.P.R. n. 503/1982 e' il seguente:
             " c) un impianto per la macellazione abbastanza ampio da
          consentire in appositi reparti le operazioni di stordimento
          e   di   dissanguamento,   da   un   lato,  di  spiumatura,
          eventualmente abbinata alla  scottatura,  dall'altro.  Ogni
          comunicazione  tra  l'impianto  per  la  macellazione  e il
          locale o luogo di cui alla lettera a) diversa dall'apertura
          ridotta  destinata  al  semplice  passaggio dei volatili da
          cortile destinati ad essere macellati deve essere provvista
          di porta a chiusura automatica".
             -  Il  testo  dell'allegato 1, capitolo XIV (Trasporto),
          del D.P.R.  n. 503/1982, e' il seguente:
             "49.  Le  carni  fresche  di  volatili da cortile devono
          essere  trasportate  in  veicoli  o   mezzi   concepiti   e
          attrezzati  in modo che la temperatura prevista al capitolo
          XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto.
             50. I mezzi di trasporto delle carni fresche di volatili
          non possono essere utilizzati per il trasporto  di  animali
          vivi  o  di prodotti suscettibili di alterare o contaminare
          le  carni  a  meno  che,  dopo  lo  scarico  dei   prodotti
          summenzionati,   siano   stati   sottoposti   a   pulitura,
          disinfezione ed eventualmente deodorizzazione efficaci.
             51.  Le carni fresche di volatili da cortile non possono
          essere trasportate contemporaneamente a materie che possano
          alterarle  o  comunicare loro un qualsiasi odore durante il
          trasporto, a meno che siano prese le precauzioni necessarie
          per evitare questa eventualita'.
             52.  Le  carni fresche non possono essere trasportate in
          un veicolo o mezzo che non sia stato pulito o disinfettato.
             53.  Il  veterinario  ufficiale  deve assicurarsi, prima
          della  spedizione,  che  i  veicoli  o  mezzi  adibiti   al
          trasporto  nonche'  le condizioni di carico, siano conformi
          ai requisiti igienici definiti nel presente capitolo".
             -  Il  testo  dell'allegato  1,  capitolo  II,  punto 2,
          lettera b)-bis, del D.P.R. n. 503/1982, e'  introdotto  con
          il comma 5. Vedi successiva nota ai commi 5 e 6.
          Nota all'art. 1, commi 4 e 14.
             Il  testo  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  503/1982, come
          modificato dai commi 4 e 14 e' il seguente:
             "Art. 8. - Le condizioni di deposito di cui al punto A),
          lettera f), e punto B), lettera  c),  dell'art.  4  non  si
          applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali
          o nei locali annessi in cui  le  carcasse  e  le  carni  di
          volatili  da  cortile  sezionate  o  disossate  sono  messe
          direttamente a disposizione del consumatore finale.
             Le condizioni di imballaggio di cui al punto A), lettera
          g),  dell'art.  4  non  si  applicano  alle  carcasse   non
          singolarmente  imballate introdotte nei locali o nei locali
          annessi di cui sopra, ove si  effettui  un  imballaggio  ai
          fini della vendita diretta al consumatore finale.
             Le  condizioni  del  punto  B), art. 4, non si applicano
          alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o  no,
          quando  operazioni  di  sezionamento e di disossamento sono
          effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un
          locale  contiguo  a scopo di vendita diretta al consumatore
          finale,  ad  eccezione  della  vendita  ambulante   o   per
          corrispondenza o sui mercati.
             Agli   stabilimenti   di   macellazione  possono  essere
          concesse   deroghe   all'obbligo   dell'eviscerazione   dei
          volatili  da  cortile  di  cui  all'allegato 1, capitolo V,
          numero 23,  a  condizione  che  le  carcasse  dei  volatili
          macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento
          o di preparazione dei prodotti a base di  carne,  ne'  agli
          esercizi   di  somministrazione,  a  qualsiasi  titolo,  di
          sostanze  alimentari,  e  che  i  volatili   stessi   siano
          sottoposti  ad  ispezione  veterinaria completa per partite
          omogenee per eta', origine, provenienza e  peso,  per  ogni
          giornata  di  macellazione,  nella  misura di almeno cinque
          capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in  misura
          proporzionalmente   maggiorata,  per  partite  superiori  a
          cinquecento animali.
             Su  ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste
          dal quarto comma e' applicato un bollo a  placca,  recante,
          in   caratteri   leggibili  e  indelebili,  la  sede  dello
          stabilimento e il nome o la  ragione  sociale  della  ditta
          produttrice.
             Con  decreto  del  Ministro della sanita' possono essere
          modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto
          e quinto comma".
           Nota all'art. 1, commi 5 e 6:
             Il  testo  dell'allegato  1,  capitolo  II,  punto 2, al
          D.P.R. n.  503/1982, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
                               REQUISITI D'IGIENE
                        PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO
             "2. I laboratori di sezionamento devono avere almeno:
               a)  un locale frigorifero di capacita' adeguata per la
          conservazione delle carni;
               b)  un  locale  per le operazioni di sezionamento e di
          disossamento e per le operazioni di condizionamentio di cui
          al n. 48;
              b-bis)  qualora  tale  operazione vi sia effettuata, un
          locale  destinato  all'eviscerazione  delle  oche  e  delle
          anatre   allevate  per  la  produzione  di  fegato  grasso,
          stordite,  dissanguate  e  spiumate  presso  l'azienda   di
          ingrasso;
               c)  un locale adibito alle operazioni d'imballaggio di
          cui al n.  47 e alla spedizione delle carni;
               d) un locale apposito, che si possa chiudere a chiave,
          esclusivamente a disposizione del servizio veterinario;
               e)  spogliatoi,  lavabi, docce e latrine a sciacquone,
          queste  ultime  situate   in   modo   che   non   immettano
          direttamente  nei  locali di lavoro; i lavabi devono essere
          forniti di acqua corrente calda e  fredda,  di  dispositivi
          per  la  pulizia  e  la disinfezione delle mani, nonche' di
          asciugamani da usare una sola volta. In  prossimita'  delle
          latrine  devono essere collocati lavabi. A decorrere dal 15
          febbraio 1980 detti lavabi  dovranno  essere  provvisti  di
          rubinetti che non possano essere azionati a mano;
               f) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiali
          inalterabili, muniti  di  coperchio  e  di  un  sistema  di
          chiusura   che   impedisca   qualsiasi   prelevamento   non
          autorizzato,  per  collocarvi  le   carni   e   i   cascami
          provenienti  dal  sezionamento  e  non destinati al consumo
          umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in
          cui  dette  carni  e cascami possano essere collocati se la
          loro quantita' lo rende necessario o se non vengono rimossi
          o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;
               g) nei locali di cui alla lettera a):
              - pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire
          e disinfettare ed  imputrescibile,  sistemato  in  modo  da
          consentire una facile evacuazione dell'acqua;
              -  pareti  lisce,  rivestite o verniciate con materiale
          lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno  2  metri,  ad
          angoli e spigoli arrotondati;
              h) nei locali di cui alle lettere b ) e b)-bis:
              - pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire
          e disinfettare ed  imputrescibile,  sistemato  in  modo  da
          consentire     una     facile    evacuazione    dell'acqua;
          l'incanalamento dell'acqua verso chiusini a  sifone  muniti
          di griglia deve effettuarsi al riparo dell'aria aperta;
              -  pareti  lisce,  rivestite o verniciate con materiale
          lavabile e chiaro fino all'altezza del  deposito  e  almeno
          fino a 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
               i)  nei  locali  di cui alla lettera a), un sistema di
          raffreddamento che consenta di mantenere  costantemente  le
          carni ad una temperatura interna inferiore o pari a +4 ›C;
               j)  un termometro o un teletermometro di registrazione
          nel locale di sezionamento;
               k)  dispositivi  che  consentano  in qualsiasi momento
          l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione  e  di
          controllo veterinario prescritte dalla presente direttiva;
               l)  dispositivi  che  assicurino un'aerazione adeguata
          nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
               m)  nei  locali  adibiti alla lavorazione delle carni,
          un'illuminazione naturale o artificiale che  non  alteri  i
          colori;
               n)  un  impianto  che  fornisca  esclusivamente  acqua
          potabile  sotto  pressione  e  in  quantita'   sufficiente;
          tuttavia,  per  la  produzione  di  vapore  e  per la lotta
          antincendio nonche' per il  raffreddamento  delle  macchine
          frigorifere   e'   autorizzato,   a   titolo   eccezionale,
          l'impianto di adduzione di acqua non  potabile  purche'  le
          condutture  installate  a  tal fine non permettano di usare
          tale acqua per altri scopi.
             Le  condutture  dell'acqua  non  potabile  devono essere
          chiaramente differenziate da quelle dell'acqua  potabile  e
          non devono attraversare i locali adibiti alla lavorazione e
          al deposito delle carni.
             Tuttavia   fino   al   15   febbraio  1980  puo'  essere
          autorizzato  a  titolo  eccezionale,  nei   laboratori   di
          sezionamento  in  esercizio  anteriormente  al  15 febbraio
          1975, il passaggio di  condutture  di  acqua  non  potabile
          attraverso i locali in cui si trovano le carni a condizione
          che nelle parti che attraversano detti locali le condutture
          siano prive di rubinetti o prese d'acqua;
               o)  un  impianto  per  la  fornitura di acqua potabile
          calda sotto pressione in quantita' sufficiente;
               p)  un  dispositivo  per  l'evacuazione delle acque di
          scarico che risponda alle norme igieniche;
               q)  nei  locai  adibiti  alla lavorazione delle carni,
          dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle
          mani  e  degli  attrezzi di lavoro; tali dispositivi devono
          trovarsi il piu' vicino possibile ai  posti  di  lavoro.  I
          rubinetti  non  devono  poter  essere azionati a mano. Tali
          impianti devono essere provvisti di acqua corrente fredda e
          calda,  di  prodotti per la pulizia e disinfezione, nonche'
          di asciugamani da usare una  sola  volta.  Per  la  pulizia
          degli   attrezzi   di   lavoro,   l'acqua  deve  avere  una
          temperatura non inferiore ad 82 ›C;
               r)  un'attrezzatura  rispondente  alle norme igieniche
          per la manutenzione delle  carni  e  per  il  deposito  dei
          recipienti  per  queste utilizzati, in modo da impedire che
          le carni e i recipienti vengano a contatto diretto  con  il
          suolo;
               s)  adeguati  dispositivi  di  protezione  contro  gli
          animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;
               t)   attrezzi   e   utensili,  ad  esempio  tavoli  di
          sezionamento, piani di sezionamento amovibili,  recipienti,
          nastri  trasportatori e seghe, in materiale resistente alla
          corrosione, che non alterino le carni  e  siano  facilmente
          lavabili  e disinfettabili; in particolare e' vietato l'uso
          del legno.".
          Note all'art. 1, commi 7, 8 e 9:
             -  Il  testo dell'allegato 1, capitolo III, al D.P.R. n.
          503/1982, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
                       "IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI
             DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI NEGLI STABILIMENTI
             3. Il personale, i locali le attrezzature e gli utensili
          devono essere nel piu' perfetto stato di pulizia possibile:
               a)  in  particolare, il personale deve indossare abiti
          da lavoro e copricapo  facilmente  lavabili,  puliti  e  di
          colore bianco. Il personale addetto alla macellazione degli
          animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve
          lavarsi  e  disinfettarsi  le  mani  piu'  volte durante la
          giornata di lavoro, oltreche' ad ogni ripresa  del  lavoro.
          Le  persone  che  abbiano maneggiato animali malati o carni
          infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani
          e  braccia  con  acqua calda, poi disinfettarle; e' vietato
          fumare nei locali di lavoro e di deposito;
               b)   nessun   animale   puo'   essere   ammesso  negli
          stabilimenti. Per quanto concerne i macelli, questo divieto
          non  si applica agli animali da tiro, ai volatili destinati
          al macello, ai conigli o  ai  volatili  diversi  da  quelli
          nominati  all'art.  1,  paragrafo  1,  destinati  ad essere
          macellati immediatamente,  purche'  non  siano  trattenuti,
          macellati,  preparati  o  depositati  contemporaneamente ai
          volatili da cortile e negli stessi locali.
             Tuttavia,  negli  Stati  membri  che prescrivono che gli
          uccelli siano  macellati  conformemente  alle  disposizioni
          della  presente  direttiva,  le  carni  fresche ricavate da
          detti uccelli possono essere depositate nello stesso locale
          delle  carni  fresche,  ricavate  dagli  animali  domestici
          appartenenti alle specie di cui all'art. 1, paragrafo 1.
             Deve  essere  assicurata  la distruzione sistematica dei
          roditori, degli insetti e di ogni altro parassita;
              c) i locali di cui al n. 1, lettere a), b), c) e d), ed
          al n. 2, lettere b), b)-bis e c), devono  essere  puliti  e
          disinfettati  secondo  le  esigenze  e  comunque al termine
          delle operazioni della giornata;
              d) le gabbie per la consegna dei volatili devono essere
          costruite con materiali resistenti alla corrosione,  facili
          da  pulire  e  da  disinfettare.  Ogni  volta  che  vengono
          vuotate, le gabbie devono essere pulite e disinfettate;
               e)  le  attrezzature  e gli utensili utilizzati per la
          macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito
          devono  essere  sempre  in  ottimo  stato di manutenzione e
          pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con  cura
          piu'  volte nel corso di una giornata di lavoro, nonche' al
          termine delle operazioni della giornata e, prima di  essere
          riutilizzati,   ogniqualvolta  siano  stati  insudiciati  o
          inquinati, in particolare da germi patogeni;
               f) i recipienti destinati a contenere carne di pollame
          insalubre  ed  impropria  al  consumo  umano   nonche'   le
          frattaglie  devono  essere  vuotati  dopo  utilizzazione  e
          puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati vuotati.
             4.  I  locali, gli utensili, il materiale da lavoro e le
          attrezzature utilizzate per la macellazione, la lavorazione
          delle  carni  e  il  loro deposito devono essere utilizzati
          esclusivamente per tali scopi.
             Il   titolare  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  9
          assicura un  regolare  controllo  igienico  generale  delle
          condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i
          controlli  microbiologici  con  particolare  riguardo  agli
          utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della
          produzione e, se necessario, ai prodotti.
             Il   titolare   stesso,   su   richiesta  dell'autorita'
          sanitaria,   fornisce   informazioni   sulla   natura,   la
          periodicita'  e  i risultati dei controlli effettuati a tal
          fine,  indicando,  se   necessario,   il   laboratorio   di
          controllo.  I  risultati  dei  controlli  sono sottoposti a
          regolari analisi da parte  del  veterinario  ufficiale,  il
          quale    puo'    far    effettuare   esami   microbiologici
          complementari in tutte  le  fasi  della  produzione  o  sui
          prodotti.
             I  risultati  di  queste  analisi formano oggetto di una
          relazione  le  cui  conclusioni  o   raccomandazioni   sono
          comunicate  al titolare dell'autorizzazione che provvede ad
          ovviare alle eventuali carenze constatate, onde  migliorare
          le condizioni di igiene.
             La  natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di
          esame  batteriologico  dei  controlli  sono  stabiliti  dal
          Ministero della sanita'.
             5.  Le carni e i recipienti che le contengono non devono
          entrare in contatto diretto col suolo.
             6.  Le  piume  devono  essere  via via evacuate all'atto
          della spiumatura.
             7.  L'uso  di detersivi, disinfettanti o antiparassitari
          dev'essere tale da non  pregiudicare  la  salubrita'  delle
          carni.
             8.  L'utilizzazione dell'acqua potabile e' d'obbligo per
          tutti gli usi.
             Tuttavia,  fatte  salve  le  condizioni  di cui al n. 1,
          lettera u), e al n. 2, lettera n), e' autorizzato l'uso  di
          acqua  non  potabile  per  la  produzione di vapore, per la
          lotta antincendio, per  il  raffreddamento  delle  macchine
          frigorifere e per l'evacuazione delle piume.
             9.  E'  vietato  spargere  segatura  o  altro  materiale
          analogo sul pavimento dei locali di lavoro  e  di  deposito
          della carne.
             10.  Il  sezionamento  deve  essere  eseguito in modo da
          evitare qualsiasi insudiciamento delle  carni.  Le  schegge
          d'ossi  e  i  grumi  di  sangue devono essere eliminati. Le
          carni provenienti  dal  sezionamento  e  non  destinate  al
          consumo  umano  vengono raccolte man mano nei recipienti di
          cui al n. 2, lettera f).
             11.  La  lavorazione  e  la  manipolazione  delle  carni
          fresche di volatili da cortile sono  vietate  alle  persone
          suscettibili  di  contaminarle,  in  particolare con agenti
          patogeni.
              12.  Ogni  persona  addetta  alla  lavorazione  ed alla
          manipolazione delle carni fresche di  volatili  da  cortile
          deve  provare,  mediante  un  certificato medico, che nulla
          osti alla sua attivita'. Il certificato medico deve  essere
          rinnovato ogni anno.
             -  Il  testo  dell'art.  9  del D.P.R. n. 503/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  9.  - L'esercizio dei macelli e dei laboratori di
          sezionamento   di   cui   all'art.   4    e'    subordinato
          all'autorizzazione dell'autorita' sanitaria designata dalla
          regione ai sensi degli articoli 16  e  32,  secondo  comma,
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  deve rispondere ai
          requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni  di
          cui  ai capitoli I, II e III dell'allegato I. La competente
          autorita'   sanitaria   regionale,   nell'esercizio   delle
          funzioni  di vigilanza, previo occorrendo, il controllo dei
          suddetti  requisiti,  comunica  l'esito   dell'accertamento
          igienico-sanitario  al  Ministero  della  sanita', il quale
          provvede  ad  iscrivere  i  macelli  ed  i  laboratori   di
          sezionamento  ritenuti  idonei in appositi separati elenchi
          assegnando   a   ciascun   stabilimento   un   numero    di
          riconoscimento veterinario.
             L'autorita'  sanitaria regionale, nel caso accerti che i
          requisiti  di  cui  al  primo  comma  non  risultino   piu'
          soddisfatti   provvede  ad  informare  il  Ministero  della
          sanita' ai fini  della  cancellazione  del  macello  o  del
          laboratorio  di  sezionamento  dall'apposito elenco nonche'
          l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, per
          i provvedimenti conseguenziali.
             Le  competenti  autorita'  italiane  su  iniziativa  del
          Ministero della sanita' comunicano alla  commissione  della
          Comunita'  economica  europea  ed alle competenti autorita'
          degli  Stati  membri  gli  elenchi  dei  macelli,   e   dei
          laboratori  di  sezionamento con a fianco l'indicazione del
          numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche  alla
          notifica delle eventuali modifiche".
           Nota all'art. 1, comma 10:
             Il  testo  dell'allegato  1,  capitolo  IV, punto 13, al
          D.P.R. n.  503/1982, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
                        "ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM
             13.  I  volatili  da cortile destinati alla macellazione
          devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24
          ore  dal  loro  arrivo  al  macello.  La visita deve essere
          ripetuta immediatamente prima  della  macellazione  qualora
          siano   trascorse   piu'   di   24  ore  dall'effettuazione
          dell'ispezione ante mortem.
             Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per
          la produzione di fegato  grasso,  stordite,  dissanguate  e
          spiumate  presso  l'azienda  di  ingrasso, l'ispezione ante
          mortem  puo'  aver  luogo  durante  l'ultima  settimana  di
          ingrasso".
          Note all'art. 1, comma 11:
             -  Il  testo  dell'allegato 1, capitolo IV, punto 14, al
          D.P.R. n.  503/1982, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "14.  L'ispezione  ante mortem puo' essere limitata alla
          ricerca di danni causati dal trasporto, purche' i  volatili
          da  cortile  siano  stati esaminati nell'azienda di origine
          durante le ultime 24 ore e siano stati giudicati sani. Deve
          esserne inoltre dimostrata l'identita' all'atto dell'arrivo
          al macello.
             Nella  misura in cui l'esame ante mortem nell'azienda di
          origine e al macello non sia stato effettuato dallo  stesso
          veterinario    ufficiale,   gli   animali   devono   essere
          accompagnati da un  certificato  sanitario,  contenente  le
          indicazioni di cui all'allegato III.
             Nel  caso  delle  oche  e  delle  anatre allevate per la
          produzione  di  fegato  grasso,  stordite,  dissanguate   e
          spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui
          all'allegato  3-bis  deve  accompagnare  le  carcasse   non
          eviscerate  all'atto  del  loro  arrivo  al  laboratorio di
          sezionamento   provvisto    del    locale    separato    di
          eviscerazione".
            - Per il testo dell'allegato 3- bis al D.P.R. n. 503/1982
          si veda il comma 13 dell'art. 1 del presente decreto.
            Note all'art. 1, comma 12.
             -  Il  testo  dell'allegato  1, capitolo V, punto 23, al
          D.P.R. n.  503/1982, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "23.     L'eviscerazione    deve    essere    effettuata
          immediatamente. La carcassa deve essere aperta in modo tale
          che   le   cavita'   e   tutti  i  visceri  possano  essere
          ispezionati. A tal fine, il fegato,  la  milza  e  il  tubo
          digerente  devono  essere  tolti dalla carcassa in modo che
          questa non venga insudiciata e che le connessioni  naturali
          di   tali   visceri   siano   mantenute   fino  al  momento
          dell'ispezione.
            Tuttavia   l'eviscerazione  delle  oche  e  delle  anatre
          allevate e macellate per la  produzione  di  fegato  grasso
          puo' essere effettuata entro le 24 ore, a condizione che la
          temperatura delle carcasse non eviscerate sia  portata  nel
          piu'  breve  termine,  e  mantenuta, al valore previsto dal
          capitolo XII, punto 46, e che le carcasse siano trasportate
          secondo le norme dell'igiene".
             -  Il  testo dell'allegato 1, capitolo XII, punto 46, al
          D.P.R. n.  503/1982 e' il seguente:
             "46.  Le  carni  fresche di volatili da cortile, dopo la
          refrigerazione di cui al n. 28, devono essere  mantenute  a
          una  temperatura  che  non  puo'  superare in alcun momento
          +4›C.".
            Nota all'art. 1, comma 14:
             Per  il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 503/1982 si veda
          la nota all'art. 1, commi 4 e 14.
            Nota all'art. 1, comma 15:
             Il  testo  dell'art.  27  del  D.P.R.  n.  503/1982 come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  27.  -  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, i
          contravventori alle disposizioni del presente decreto e  ad
          ogni  altra  disposizione  sanitaria  vigente in materia di
          importazione, esportazione e transito di carni di  volatili
          da  cortile  sono assoggettati al pagamento di una somma da
          lire cinquecentomila a lire 5 milioni".